pubblicazioni | certificazione energetica | efficienza energetica | fonti rinnovabili | energy service company

Energy Service Company

Le Energy Service Company  sono un’invenzione recente. Nascono negli Stati Uniti verso la fine degli anni ’70 in risposta alla crisi energetica e al crescente prezzo del petrolio, come spesso è accaduto nel settore dell’energia è la California a effettuare le prima aziende il cui business fosse legato all’efficienza energetica. Dagli anni ’70 il settore energetico ha avuto per un breve periodo un intensa attività di azioni e iniziative volte a migliorare le tecnologie e a trovare nuove fonti di energia. Tutte nuove azioni avevano come “propellente” l’alto costo delle materie prime in particolare il petrolio. Con la normalizzazione dei prezzi dell’energia il mercato dei servizi energetici e delle fonti rinnovabili si è sviluppato in via autonoma faticando ad ottenere un’adeguata risposta dal mercato.

La ESCo può essere definita come “un’impresa che finanzia sviluppa e installa progetti rivolti al miglioramento dell’efficienza energetica ed al mantenimento dei costi relativi alle attrezzature installate a tale scopo” [da AA.VV “Le Esco e il mercato dell’efficienza energetica” Progetto Leonardo Bologna,2003]

Le ESCO operano in tale contesto reperendo le risorse finanziarie richieste, eseguendo diagnosi energetica, studio di fattibilità e progettazione dell'intervento, realizzandolo e conducendone manutenzione ed operatività.  Alcune di queste attività possono essere eseguite in proprio dalla società di servizi energetici oppure essere affidate in outsourcing ad altri soggetti (ad esempio l'installazione dell'impianto o la sua manutenzione).

Il Dlgs 115/2008 e La Direttiva 2006/32/Ce

Il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 , n. 115 " Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" recepisce la Direttiva 2006/32/Ce,

Per approfondimenti Dlgs 115/2008

La Direttiva 2006/32/Ce fornisce all’art.3, comma 1, riporta le definizioni di importanti concetti relativi ai servizi energetici:

  • lett.e) «servizio energetico»: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie e/o operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e/o a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
  • lett.i) «società di servizi energetici (ESCO)»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici e/o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa (totalmente o parzialmente) sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
  • lett.j) «contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore (di norma una ESCO) riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;
  • lett l) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati

La Direttiva 2006/3/CE (Energy End-use Efficiency and Energy Services Directive - EEESD) la Comunità Europea ha dato mandato al CEN di elaborare le normative tecniche e gli standards che definiscano:

  1. l’Audit Energetico per i settori industria edifici e trasporti, incluso gli aspetti economici;
  2. i sistemi di gestione dell’energia Energy Management Systems (EMS);
  3. le Energy Service Companies (ESCOs);
  4. gli “esperti energetici” e i “managers energetici” (Energy export e managers);
  5. le metodologie di calcolo dell’efficienza e del risparmio energetico: Top-down (livello nazionale, regionale) e bottom-up (dal basso verso l’alto cioè dall’utenza finale al quadro nazionale), in modo da avere un unico riferimento sui criteri di calcolo dei risparmi energetici e dell’efficienza energetica conseguita, anche ai fini della redazione dei contratti e della pianificazione urbana e territoriale.
Norme CEN e CTI

Il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) ha in corso di elaborazione la norma tecnica specifica per la certificazione volontaria delle ESCo, nella quale sono riportati i requisiti essenziali che devono avere le ESco per poter operare sul mercato italiano.

Tali norme sono richiamate all'art. 16 del Dlgs 115/2008.

Il CEN ha costituito due task force di lavoro:

  1. la task force TF 189 “Energy management e related system";
  2. la task force TF 190 “Energy efficiency and savings calculation methodologies”.

Le ESCO nel settore delle costruzioni hanno come “core business” l’energia e l’efficienza energetica, quindi l’edificio esistente, con la possibilità di avvalersi o affiancarsi ad altre figure professionali. Diventano quindi una opportunità professionale per gli studi tecnici ed i professionisti, e per le piccole e medie imprese. A questo si aggiunge che la ESCo può assumersi i rischi finanziari dell’investimento, in toto o in parte, di contro le sue prestazioni sono riferite esclusivamente agli aspetti di riqualificazione energetica.

Approfondimenti